MANIFESTO PARI GENITORIALITA'

Noi papa' e mamme, genitori e figli, chiediamo fermamente che la societa' garantisca a ciascun figlio la cura e la guida di papa' e mamma in modo assolutamente paritetico, senza iscriminazioni di genere tra papa' e mamma.

E' un diritto inalienabile del minore mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore in uguale misura, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi pariteticamente e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.

Nessuno puo' avere il potere di limitare la liberta' e il diritto di un figlio alla frequentazione e convivenza con ciascun genitore in modo paritetico, cosi' da ricevere direttamente da ciascun genitore cura ed educazione indipendentemente dai rapporti di convivenza e di relazione trai genitori.

Il papa' e la mamma sono entrambi figure di riferimento insostituibili e pariteticamente fondamentali per lo sviluppo psicofisico del minore, che deve ricevere tramite l'esempio una identita' univoca e distinta da ciascuno, con cui confrontarsi per identificare se stesso e le proprie origini.

Soltanto in caso di effettiva incapacita' genitoriale, accertata in modo oggettivo e scientifico essere tale da costituire grave danno per il benessere del minore deve essere dichiarata l'incapacita' genitoriale di quel genitore limitandone l'esercizio della patria potesta' e regolamentandone la frequentazione del minore, in modo da tutelare il minore pur senza privarlo della presenza di quel genitore. Entrambi i genitori sono da ritenersi ciascuno pariteticamente la persona piu' indicata per tutelare l'interesse del minore e pertanto non puo' essere limitato l'esercizio della patria potesta' di un genitore fino all'avvenuto accertamento di incapacita' genitoriale.

In caso di divergenze tra i genitori, che portino a visioni contrastanti nella educazione del bambino, si deve comunque attuare una soluzione che integri in modo bilanciato la visione del padre con quella della madre, non esistendo criteri oggettivi in base ai quali privilegiare una visione rispetto all'altra.

In caso di rapporti tra i genitori che ne impediscano la convivenza, anche in caso di insanabile conflitto, il minore ha comunque diritto di frequentare e convivere con ciascun genitore separatamente in modo paritetico. In nessun caso un genitore deve impedire a un figlio la paritetica frequentazione di entrambi i genitori.

Salvo dichiarata inidoneita' genitoriale, nessuna legge deve far prevalere un genitore sull'altro o discriminare un genitore rispetto all'altro, in modo da disincentivare azioni giudiziali speculative o vendicative, al contempo incentivando i genitori a mediare le proprie visioni in modo pacifico, usufruendo semmai di adeguato sostegno.

Pertanto, facendo riferimento al disegno di legge relativo all'affido condiviso, si chiede:

1. La immediata approvazione del disegno di legge, per concretizzare un primo passo verso la pari genitorialita' entro la legislatura corrente, per porre termine alla attuale prassi giuridica che attuando l'affido esclusivo nega la pari genitorialita', incentiva la conflittualita' nelle separazioni, rendendo possibili abusi psicologici sui minori e sui genitori, e arrivando a causare la morte di 100 persone ogni anno.

2. La chiarificazione della interpretazione del testo di legge nella presentazione del senato, in modo da definire la corretta attuazione nel rispetto del primo comma, per tutti i punti che lascerebbero ancora discrezionalita' a magistrati che costantemente agiscono in violazione del diritto alla pari genitorialita'.

3. Che l'affido sia a un solo genitore quando motivato da prove che attestino l'inidoneita' genitoriale. Che non possano essere considerati validi motivi di esclusione la conflittualita' o divergenza educativa. Questa precisazione e' fondamentale per evitare che l'aspettativa di ottenere un affido in via esclusiva sia di incentivo alla conflittualita' e alla azione mobbizzante nei confronti dell'altro coniuge, impedendogli la frequentazione del figlio allo scopo di presentare al giudice una situazione di fatto coincidente con l'affido esclusivo. Semmai un tale comportamento in violazione del primo comma deve essere considerato come indice di scarsa capacita' genitoriale, sia che abbia motivazioni di natura psicologica che speculativa.

4. Che ciascun coniuge decida e paghi direttamente quanto serve al bambino in proporzione alle proprie capacita' reddituali e presti la propria opera convivendo con il minore per periodi bilanciati in modo da mantenere la stabilita' intesa come ripetizione invariante nel tempo di schemi di frequentazione paritetici.

5. Che le disposizioni relativa alla ex casa familiare e alle contribuzioni di ciascuno, tengano conto del diritto del figlio a godere di adeguati spazi abitativi presso ciascun genitore, del diritto di proprieta' e relativo valore commerciale della casa, delle disponibilita' economiche di ciascun genitore.

6. Che i genitori siano obbligati a frequentare un corso e redigere un progetto genitoriale per separati.

Marco Baldassari - Friday, September 23, 2005, 7:24:02 AM



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